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ACCORDO AZIENDALE DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La società:

XLIGO S.r.l.,
con sede legale in via F. Crispi 19/B – 67100 L’Aquila (AQ) Italia,
P. IVA e Cod. Fiscale 02012430662, REA MI 1830849, PEC xligo@pec.it,
website www.xligo.com, di seguito denominata "Contitolare",
in persona del legale rappresentante, il Sig. Sciarretta Luciano,

e la società:

LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.,
con sede legale in via Via dell'Architettura, 16 – 00144 Roma Italia,
P. IVA e Cod. Fiscale 05383391009, PEC legislazionetecnica@legalmail.it,
website www.legislazionetecnica.it, di seguito denominata "Contitolare",
in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Sig. Dino de Paolis,

d'ora in poi anche congiuntamente denominate le "Parti" convengono e si stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto.

L'oggetto del presente accordo è l"instaurazione di un rapporto di contitolarità – tra le Parti – per il trattamento dei dati acquisiti, gestiti e trattati per le finalità indicate dalle Parti, mediante consenso richiesto e reso dagli interessati, ove dovuto.

Art. 2. Cause della contitolarità.

Le Parti, come in effetti con il presente accordo pongono in essere, intendono trattare i dati acquisiti e gestiti, stante le medesime finalità del trattamento, in regime di contitolarità, e per ragioni di sinergia, di condivisione delle strutture, delle risorse; anche con riferimento a contratti di rete interaziendali, eventualmente esistenti tra le Parti.

Art. 3. Dati.

La "contitolarità" è riferita alla acquisizione congiunta e/o disgiunta e/o al conseguente trattamento dei dati acquisiti dalle Parti per le finalità espresse nella apposita informativa resa, intendendosi per “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'archiviazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati acquisiti ed, in definitiva, tutti i processi di gestione dei dati cui il presente accordo è riferito.

Art. 4. Obblighi ed attività svolte dai contitolari.

I Contitolari del trattamento condividono:

I contitolari sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di "Protezione dei Dati Personali".

Inoltre il presente accordo, solidale nei confronti degli interessati, dispone che:

Art. 5. Risoluzione

In caso di inadempimento di una delle Parti degli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell'altra Parte, decorsi 15 giorni ove la Parte non abbia sanato la causa dell'inadempimento, sempre che la stessa per la sua gravità renda in ogni caso non proseguibile il rapporto.

Il presente atto potrà in ogni caso risolversi per chiusura di una delle due società, volontà delle Parti o anche di una sola Parte di interrompere l'accordo di contitolarità, con preavviso di mesi 3 al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto tra le Parti.

L'Aquila, 1 dicembre 2018