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AMBITO
Legge (4)
ARGOMENTO
Reati (1)
CONCETTO
Delitti (1)
TIPOLOGIA
Codice (4)
ANNO
1930 (4)
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Codice penale - Art. 688 - Ubriachezza (Comma 1)
Codice del 1930 vigente dal 25/07/2002
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Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
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